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Tenendo conto della normativa
relativa alla valutazione del comportamento, agli obiettivi formativi
educativi contenuti nel POF e agli indicatori già presenti nel documento di
valutazione del nostro Istituto si invitano i docenti a giudicare il
comportamento tenendo conto di questi descrittori:
interesse e
partecipazione alla vita scolastica
collaborazione con i
docenti e rapporti con i compagni
puntualità e costanza
nell’assolvimento degli impegni a scuola e a casa
rispetto delle persone,
delle cose e dell’ambiente
rispetto delle regole di
classe e di Istituto
Ad ogni alunno verrà assegnato il
voto in condotta in base alla maggiore somiglianza con uno dei seguenti
criteri. Si terrà, inoltre, conto della situazione di partenza e della sua
eventuale evoluzione.
Particolare attenzione dovrà
essere posta nell’attribuzione di una valutazione negativa (vedere Circolare
Ministeriale n.5)
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VALUTAZIONE |
CRITERI |
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a. a. Vivo interesse e partecipazione
costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti.
b. Ruolo propositivo all’interno della classe
e disponibilità alla collaborazione.
c. Responsabilità e costanza nell’adempimento
dei doveri scolastici.
d. Rapporti sempre rispettosi e corretti nei
confronti di coetanei e adulti.
e. Convinta osservanza del regolamento di
classe e di Istituto. |
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9 |
a.
Motivato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica in tutti
i suoi aspetti.
b.
Ruolo collaborativo e buona relazione all’interno della classe.
c.
Responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici.
d. Rapporti sempre rispettosi e corretti nei
confronti di coetanei e adulti.
e.
Osservanza del regolamento di classe e di Istituto. |
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8
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a. Buon
interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica in tutti i suoi
aspetti.
b.
Ruolo generalmente collaborativi all’interno della classe.
c.
Regolare adempimento dei doveri scolastici.
d. Buon
equilibrio nei rapporti interpersonali e rispetto dell’ambiente
scolastico.
e.
Costante rispetto delle norme di classe e di Istituto. |
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7 |
a.
Discreto interesse e partecipazione attenta, ma non sempre attiva.
b.
Interazione positiva all’interno del gruppo classe, selettiva
disponibilità a collaborare.
c.
Adempimento dei doveri scolastici con episodi di dimenticanze
(mancanza materiale e/o compiti assegnati per casa; mancanza di puntualità nella
consegna di
verifiche, nelle giustificazioni assenze, nelle firme degli avvisi alle
famiglie…)
d.
Generale correttezza nei rapporti interpersonali.
e. Rari
episodi di mancato rispetto dei regolamenti. |
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6 |
a.
Limitato e/o selettivo interesse per le discipline; presenza in classe
non sempre
costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata.
b.
Ruolo non costruttivo all’interno del gruppo classe. Frequente disturbo
alle attività
didattiche. Scarsa sensibilità ai richiami.
c.
Svolgimento degli impegni scolastici non sempre puntuale, ripetuti
episodi di dimenticanze di materiale e/o compiti; frequenti ritardi nella consegna
di verifiche, nelle
giustificazioni assenze, nelle firme degli avvisi alle famiglie…
d.
Scarsa correttezza nei rapporti interpersonali. Scarso rispetto
dell’integrità delle strutture e
degli spazi dell’Istituto.
e. Frequenti infrazioni anche lievi alle norme di classe e di Istituto. |
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Questo voto è attribuito in presenza di comportamenti impropri
documentati da verbali scritti o segnalati sul libretto personale o registro di classe dal
docente che li ha rilevati o dal Capo d’Istituto. |
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5 |
a. Disinteresse per le varie discipline e
partecipazione inadeguata alle attività. Frequente
disturbo all’attività scolastica.
b. Rapporti problematici con i compagni, ruolo
negativo all’interno della classe, episodi di
mancanza di rispetto nei confronti di coetanei e adulti. Scarsa
sensibilità ai richiami.
c. Svolgimento degli impegni scolastici non
puntuale.
d. Comportamento lesivo della dignità dei
compagni e del personale della scuola. Mancato
rispetto dell’integrità delle strutture e spazi comuni.
e.
Gravi infrazioni alle norme di classe e di
Istituto. |
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Questo voto viene attribuito solo se preceduto da
gravi provvedimenti disciplinari (vedi art.4 circolare ministeriale n.5
del 16.01.09 ) e da numerosi comportamenti impropri documentati su
verbali scritti o segnalati sul registro di classe dai docenti. Dei
provvedimenti disciplinari è sempre stata informata la famiglia. |
Legge 30.10.2008 n. 169
Art. 2. Valutazione del comportamento degli
studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo
grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle
attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009,
la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un
voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli
studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla
valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o
all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione
della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma
2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi,
nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Circolare
Ministeriale 16.01.2009 n.5
Articolo 4
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
1. Premessa la scrupolosa
osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente
del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire
da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in
presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle
fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti -
D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota
prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello
Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di
6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione
docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il
Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
a. nel corso
dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari
di cui al comma precedente;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare
un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di
maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del
presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione
di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica
dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente
motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia
ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e
finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione
scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole
sono tenute a curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto
educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il
coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri
figli.
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